Titolo I

Art. 11

Pagamenti delle somme

In vigore dal 6 set 1977
Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotte ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-11

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