Titolo I
Art. 12
Finanziamento di comuni e province in particolari condizioni
In vigore dal 1 gen 1973
Per gli enti locali che nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto hanno beneficiato di contribuzioni statali, compensative delle entrate tributarie di loro pertinenza, per effetto di esenzioni generalizzate disposte con legge a seguito di eventi straordinari o di calamità naturali, il regime di finanziamento di cui ai precedenti articoli, sostitutivo di dette contribuzioni, decorre dal 1 gennaio 1973.
Ai fini del computo delle competenze spettanti agli enti suddetti, le intendenze di finanza prenderanno a base le somme riscosse nell'ultimo anno di applicazione per i tributi soppressi, maggiorate annualmente del 10 per cento per le imposte di consumo e del 7,50 per cento per gli altri tributi. Quest'ultima maggiorazione non si applica per il biennio 1973-1974.
Per i comuni di nuova istituzione nelle zone interessate dagli eventi di cui al primo comma per i quali non si renda possibile il ragguaglio ai tributi soppressi per la determinazione delle entrate sostitutive, si fa riferimento al contributo di cui gli stessi beneficiavano, maggiorandone annualmente l'importo di una percentuale pari alla media aritmetica delle aliquote di maggiorazione annuale previste rispettivamente per le imposte di consumo e per gli altri tributi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-12