Titolo I

Art. 10

Dichiarazione degli enti locali per gli altri tributi

In vigore dal 1 gen 1973
I comuni, le province, le camere di commercio, le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, per consentire la liquidazione delle somme di loro spettanza nel quadriennio 1974-1977, devono dichiarare alle intendenze di finanza, competenti per territorio, le entrate rispettivamente riscosse nell'anno 1973 per i tributi e contributi indicati negli del presente decreto. Le dichiarazioni, sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti interessati, devono essere presentate entro il 31 ottobre 1973 ed il 31 marzo 1974 per le somme riscosse rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 1973. Per la liquidazione delle somme spettanti ai comuni e alle province per il quinquennio 1973-1977, rispettivamente ai sensi dell'ultimo comma dell' e dell'ultimo comma dell', le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere presentate entro il 31 marzo 1973, con la indicazione delle entrate tributarie riscosse nell'anno 1972 per imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-10

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