Titolo III

Art. 22

Proroga di termini e abrogazione di norme

In vigore dal 1 gen 1973
I termini previsti dall' della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per i bilanci relativi all'esercizio 1973, sono prorogati al 28 febbraio 1973. Sono abrogate tutte le norme in contrasto col presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-22

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