Titolo III
Art. 22
Proroga di termini e abrogazione di norme
In vigore dal 1 gen 1973
I termini previsti dall' della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per i bilanci relativi all'esercizio 1973, sono prorogati al 28 febbraio 1973.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto col presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-22