Titolo I

Art. 7 bis

In vigore dal 22 feb 1976
. Le somme spettanti ai sensi dei precedenti , ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-7-bis

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