Art. 7
In vigore dal 17 ott 1971
La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse di concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli sarà riveduta secondo criteri di coordinamento con le riforme previste dagli articoli precedenti e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile e di applicazione dei tributi. Sarà inoltre adeguata alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali.
Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:
1) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria sulle trascrizioni e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso semprechè non si tratti di atti pubblici o di scritture private autenticate;
2) la revisione e la razionale determinazione delle aliquote, salvo quanto disposto al numero 1), e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione di quelle stabilite per le società di mutuo soccorso, le cooperative e loro consorzi, nonché di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotondamento delle imprese agricole diretto-coltivatrici;
3) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e regioni;
4) la semplificazione delle tariffe e delle tabelle ed il raggruppamento degli atti e fatti imponibili soggetti ad onere tributario uguale o tra i quali non sussistano ragioni di discriminazione;
5) l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonché degli atti relativi alla riscossione dei tributi;
6) la revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i corrispettivi più modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta fino a 1.300 lire nette, una seconda fascia d'imposta fino a 8.000 lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori;
7) revisione delle imposte e tasse afferenti i procedimenti civili, penali ed amministrativi per raggiungere il fine di rendere più spediti i procedimenti, anche con la possibilità di eliminare le imposte di bollo su atti e documenti e di sostituirle con una imposta una tantum; eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-10-09;825#art-7