Art. 2

In vigore dal 29 giu 1985
Per l'esercizio delle attribuzioni, di cui al presente decreto, sono trasferiti alla regione, ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa, tutti gli uffici periferici del Ministero della sanità esistenti nel suo territorio, con esclusione degli uffici di sanità marittima ed aerea, degli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di dogana interna. Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti e degli obblighi ad essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dalle competenti Amministrazioni statali e regionali. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'Amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'Amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione. La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione. Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio. In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero della sanità viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto l'Amministrazione regionale continua ad avvalersi del personale di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, ed utilizza altresì il personale dei soppressi enti di cui al terzo comma del precedente . Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale. L'inquadramento definitivo del predetto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione, nel rispetto della posizione giuridica ed economica e del livello funzionale corrispondenti a quelli ricoperti nell'ente o gestione di provenienza, all'atto dell'inquadramento definitivo stesso.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1111#art-2

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