Art. 4

In vigore dal 29 giu 1985
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 13 MAGGIO 1985, N. 256 Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 agosto 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 197. - CARLOMAGNO

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1111#art-4

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