Art. 4
In vigore dal 29 giu 1985
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 13 MAGGIO 1985, N. 256
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 agosto 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 197. - CARLOMAGNO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1111#art-4