Art. 3

In vigore dal 29 giu 1985
Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti, organizzazioni e servizi operanti esclusivamente in Sicilia nella materia di cui al presente decreto. L'Amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia nelle materie contenute nel presente decreto le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1111#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanita' pubblica ed assistenza sanitaria. — Testo vigente | Portale Normativo