Titolo I

Art. 1

Presupposto dell'imposta

In vigore dal 1 gen 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Presupposto dell'imposta Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-1

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