Titolo I
Art. 5
Determinazione del reddito complessivo
In vigore dal 29 mar 1975
Il reddito complessivo è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa, salvo quanto è stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto.
Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del detto decreto, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della società o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto.
Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, sono ragguagliati alla durata di esso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-5