Titolo I
Art. 3
Base imponibile
In vigore dal 1 gen 1974
L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi del soggetto passivo ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto stabilito nei titoli III e IV.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-3