Titolo I
Art. 2
Soggetti passivi
In vigore dal 1 gen 1974
Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività;
b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le società e associazioni indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione;
c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera b) non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale;
d) le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, comprese le società e associazioni indicate nell' del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.
Ai fini delle lettere b) e c) si considerano commerciali le attività indicate nell'art. 51 del predetto decreto.
L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza in base all'attività effettivamente esercitata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-2