Titolo VII

Art. 42

Abrogazione

In vigore dal 11 set 1974
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato. Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni medesime.

Note all'articolo

  • La L. 14 agosto 1974 n. 379 (con l'art. 1 comma 1) ha disposto che "L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. La disposizione del comma precedente costituisce interpretazione autentica dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-42

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