Titolo VII

Art. 41

Accordi ed enti internazionali

In vigore dal 1 gen 1974
Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-41

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