Titolo VII
Art. 37
Interessi delle obbligazioni
In vigore dal 1 gen 1974
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Gli interessi, premi e frutti di detti titoli che secondo le disposizioni in vigore fino a tale data erano esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi, e quelli dei titoli indicati nell', sono esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per gli interessi delle obbligazioni convertibili in azioni sottoscritte anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica fino alla conversione in azioni e in ogni caso non oltre il compimento del quinquennio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-37