Titolo VII

Art. 35

Operazioni di credito

In vigore dal 1 gen 1974
Per i finanziamenti di cui agli e seguenti, erogati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi, fino alla loro estinzione, la disciplina stabilita dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-35

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