Titolo VI
Art. 33
Danni di guerra
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dei fabbricati e degli altri beni ripristinati a seguito di distruzione o danneggiamento per fatto di guerra è esente dall'imposta locale sui redditi alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 72 della legge stessa.
I contribuiti, gli indennizzi e le anticipazioni percepiti in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050, 5 giugno 1965, n. 718, e 6 dicembre 1971, n. 1066, sono esenti dall'imposta locale sui redditi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-33