Titolo II
Art. 12
Trattamento economico
In vigore dal 25 nov 1973
Al personale iscritto nel quadro è attribuita la retribuzione spettante in base alla qualifica ed alla anzianità riconosciute all'atto dell'iscrizione, con esclusione di tutte le indennità accessorie e delle compartecipazioni inerenti all'espletamento del cessato servizio delle imposte di consumo.
La retribuzione del personale di nomina privata si compone delle seguenti voci:
a) per il personale dirigente e direttivo, il trattamento base o stipendio, la indennità di carica e di contingenza;
b) per il restante personale, lo stipendio, con le variazioni previste dall'accordo sindacale 9 gennaio 1970, e l'indennità di classe nella misura goduta da ciascuna unità alla data di abolizione delle imposte di consumo.
Gli scatti biennali per anzianità di servizio, le variazioni di scala mobile o di contingenza e l'assegno supplementare di famiglia per ogni persona a carico dei dipendenti di nomina privata iscritti nel quadro, sono riconosciuti e continuano ad applicarsi, in favore degli aventi diritto, in conformità ai criteri previsti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Gli assegni familiari sono riconosciuti in base alle norme legislative vigenti.
La retribuzione del personale di nomina comunale e le competenze di cui ai precedenti commi eventualmente spettanti sono determinate in conformità ai criteri ed alle misure previste dalle leggi vigenti o dai rispettivi regolamenti locali.
Per il personale che, sulla base del rapporto di impiego, abbia diritto a mensilità di retribuzione aggiuntive oltre la tredicesima, l'importo di tali mensilità, ai soli fini del pagamento, viene ripartito nelle tredici normalmente corrisposte ai dipendenti dello Stato.
Le particolari indennità previste per la direzione di uffici, per la disagiata residenza o per il carattere di stazione di cura, soggiorno o turismo, nonché altri eventuali assegni, comunque denominati, purchè soggetti a contribuzione ai fini del pensionamento, sono corrisposti, nella misura prevista alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, a titolo di assegno personale pensionabile,....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-12