Titolo II
Art. 14
Orario di lavoro
In vigore dal 1 gen 1973
L'orario normale di lavoro settimanale è analogo a quello previsto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contratti collettivi e dai regolamenti comunali.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza all'orario di cui al precedente comma sono considerate straordinarie e il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo della retribuzione iniziale lorda mensile di cui al precedente ragguagliata a giornata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-14