Titolo II
Art. 18
Partecipazione ai concorsi
In vigore dal 26 ago 1975
Al personale iscritto nel quadro è consentito, se in possesso dei requisiti prescritti, con eccezione del limite di età, di partecipare ai concorsi banditi per l'accesso alle singole carriere degli impiegati civili dello Stato.
A tal fine, a detto personale è riconosciuto il diritto alla riserva di un quinto dei posti di impiega messi a concorso dai singoli Ministeri nelle carriere amministrative.
Al personale suddetto, comunque collocato nei ruoli organici ordinari dell'amministrazione dello Stato, si applicano, a decorrere dalla data del relativo inquadramento, le norme concernenti il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti civili dello Stato con riconoscimento - nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente ai fini della progressione in carriera - dell'anzianità di servizio maturata nel quadro.
L'anzianità riconosciuta nel quadro deve essere comunque valutata ai fini del trattamento di quiescenza relativo al nuovo rapporto d'impiego, spettando ai singoli il rimborso della eventuale eccedenza dell'ammontare dei contributi previdenziali che risultino, versati in loro favore rispetto all'importo dovuto per il riscatto di anzianità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-18