Titolo II
Art. 22
Mantenimento in servizio presso i comuni
In vigore dal 1 gen 1973
I comuni hanno facoltà, entro il 31 dicembre 1972, di deliberare il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo che ne abbia fatto domanda.
La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai comuni anche nei confronti del personale dipendente dai consorzi di comuni costituiti per la gestione diretta delle imposte di consumo.
Il personale di cui al presente articolo, dipendente dai comuni o loro consorzi, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135, continuerà ad essere iscritto al fondo di previdenza di cui al precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-22