Titolo II

Art. 23

Esodo volontario

In vigore dal 1 gen 1973
Il personale che si trova nelle condizioni previste dal precedente può chiedere, prescindendo da qualsiasi limite di età, l'anticipata risoluzione del rapporto d'impiego con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1972 all'intendenza di finanza della provincia nel cui territorio presta servizio. A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma non competono l'indennità di mancato preavviso ed il compenso per le ferie eventualmente non godute. Agli stessi è attribuita: 1) una maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di dieci anni da valere ai fini dell'anzianità di servizio utile a pensione; 2) una maggiore anzianità di servizio di dieci anni da valere ai fini: a) dell'attribuzione degli aumenti periodici; b) della liquidazione delle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro. I suddetti benefici si applicano: a) al personale dipendente dai comuni che, alla data del 31 dicembre 1972, abbia almeno 15 anni di servizio reso con iscrizione alla Cassa o a convenzioni e regolamenti speciali già riconosciuti dalla Cassa stessa o al fondo di pensioni di cui al precedente ; b) al personale di nomina privata che, alla data suddetta, abbia almeno 20 anni di servizio reso con iscrizione, anche in conseguenza di eventuali riscatti o riconoscimenti, al fondo di previdenza di cui al precedente , ridotti a cinque per i dipendenti che abbiano compiuto 55 anni di età. Per il personale di nomina privata la maggiore anzianità è riconosciuta nei limiti occorrenti al raggiungimento, rispettivamente, dei 30 e 10 anni necessari per il godimento della pensione. Al personale che chiede l'anticipata risoluzione del rapporto di impiego sarà corrisposto, salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva: 1) il 75% del presunto ammontare delle indennità spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro; 2) un assegno mensile nella misura prevista dalle norme vigenti in relazione all'anzianità di servizio per i dipendenti di nomina comunale e nella misura del 75% di un tredicesimo della retribuzione annua goduta al 31 dicembre 1972 per i dipendenti di nomina privata. Il maggiore onere finanziario derivante alle gestioni previdenziali interessate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo è posto a carico dello Stato che provvederà a rimborsarlo annualmente alle gestioni medesime con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto, per quanto riguarda il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Coloro che si siano avvalsi dell'esodo volontario di cui al presente articolo non possono essere assunti, a qualsiasi titolo, alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-23

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