Titolo II
Art. 25
Adempimenti per l'iscrizione nel quadro speciale e per l'esodo volontario
In vigore dal 1 gen 1973
Le intendenze di finanza dovranno trasmettere le documentate domande degli interessati: a) al Ministero delle finanze, ove venga chiesta l'iscrizione nel quadro; b) alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o al fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte comunali di consumo, ove venga chiesta la risoluzione del rapporto d'impiego.
L'accertamento nei confronti di ciascuna unità delle condizioni previste per poter beneficiare delle agevolazioni indicate nel precedente è di competenza degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa per le pensioni e del fondo di previdenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-25