Titolo II

Art. 24

Pagamento retribuzione

In vigore dal 1 gen 1973
Salvo quanto stabilito dal precedente , la retribuzione spettante al personale ai sensi dell' è corrisposta, fino alla data della effettiva iscrizione nel quadro, dall'intendente di finanza, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati, anche se destinati a prestare servizio presso uffici diversi da quelli dell'Amministrazione finanziaria. A tal fine, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, che provvederà all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza con apertura di credito di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-24

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