Titolo II
Art. 21
Mancata presentazione in servizio
In vigore dal 1 gen 1973
Il dipendente che, senza giustificato motivo, nel termine prefissogli, non assuma servizio presso l'ufficio indicato dall'intendente di finanza, è considerato dimissionario a tutti gli effetti e perde ogni diritto alla successiva iscrizione nel quadro di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-21