Titolo II

Art. 16

Utilizzazione del personale

In vigore dal 1 gen 1973
Il personale iscritto nel quadro sarà utilizzato per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, nonché per le esigenze delle ricevitorie del lotto e delle segreterie delle commissioni tributarie. La sede di servizio è determinata col decreto di iscrizione nel quadro. I trasferimenti da una ad altra sede o ad uffici diversi dell'amministrazione sono disposti con decreto del Ministro per le finanze a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio. Al personale trasferito d'ufficio, oltre al rimborso delle spese, nei limiti, nei casi e con le modalità prescritti per i dipendenti civili dello Stato, è corrisposta, per una sola volta, una indennità pari alla metà di una mensilità della retribuzione iniziale lorda di cui al precedente . Il personale stesso può essere destinato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato in posizione di comando con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il personale iscritto nel quadro, se richiesto, può essere trasferito alle regioni con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-16

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