Titolo II

Art. 11

Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti

In vigore dal 1 gen 1973
Il decreto ministeriale di iscrizione nel quadro sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze. Le intendenze di finanza debbono comunicare ai singoli interessati, a mezzo dei capi degli uffici cui sono addetti, l'avvenuta iscrizione ovvero il provvedimento di reiezione della domanda d'iscrizione. Contro il provvedimento gli interessati possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione prevista nel secondo comma, opposizione al Ministro per le finanze, che decide in via definitiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-11

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