Titolo II
Art. 9
Iscrizione nel quadro
In vigore dal 27 gen 1977
L'iscrizione nel quadro è effettuata con decreto del Ministro per le finanze su proposta della commissione di cui al successivo in base alla posizione giuridica singolarmente posseduta da ciascun dipendente al 31 dicembre 1972 con riferimento unicamente alle qualifiche previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro o nei rispettivi regolamenti comunali. In mancanza del regolamento comunale si ha riguardo alla qualifica posseduta dall'interessato in base alla pianta organica dei dipendenti comunali.
Si fanno salvi, ai fini dell'inquadramento, gli effetti delle controversie per l'attribuzione di qualifiche in corso al 31 dicembre 1976.
Le qualifiche riconosciute in base al comma precedente dopo l'entrata in vigore del presente decreto vengono attribuite in soprannumero.
L'iscrizione nel quadro, con decorrenza dal 1 gennaio 1973, avviene in ordine progressivo nelle singole qualifiche in relazione all'anzianità di servizio di ciascuna unità di personale e, nei casi di pari anzianità, all'età.
Fermi restando i criteri di iscrizione nel quadro di cui al comma precedente, la data di decorrenza del conferimento della qualifica, ove non sia possibile determinarla diversamente, potrà essere attestata con dichiarazione resa dai singoli interessati ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-9