Titolo I

Art. 4

Norme procedurali

In vigore dal 1 gen 1973
I comuni e gli appaltatori delle abolite imposte di consumo, per adire la commissione di cui all'articolo precedente, debbono presentare al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documentata istanza, notificata preventivamente alla controparte, la quale potrà far pervenire allo stesso Ministero, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'istanza, le proprie osservazioni. La commissione, per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, può disporre la convocazione delle parti interessate, nonché accertamenti da eseguirsi a mezzo dei funzionari dell'amministrazione finanziaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-4

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