Titolo I

Art. 5

Pagamento somme dovute

In vigore dal 1 gen 1973
Al pagamento delle somme dovute al comune l'appaltatore deve provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica in via amministrativa del provvedimento ministeriale. Trascorso tale termine, sono dovuti, senza ulteriori formalità, dall'appaltatore inadempiente una indennità di mora nella misura del sei per cento e gli interessi nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Per il recupero dei propri crediti il comune può avvalersi del procedimento di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle somme dovute dal comune in base al provvedimento ministeriale provvede il Ministero delle finanze con mandato diretto in favore dell'appaltatore stesso su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa di detto Ministero. Fino alla concorrenza di eventuali debiti dell'appaltatore verso lo Stato si provvede mediante mandato commutabile in quietanza di entrata. Per le quote eventualmente poste a carico del comune, l'intendente di finanza provvederà al relativo recupero, anche rateale, in sede di liquidazione mensile delle Competenze spettanti al comune stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-5

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