Titolo II

Art. 8

Quadro del personale delle abolite imposte di consumo

In vigore dal 27 gen 1977
Il personale delle imposte comunali di consumoin servizio, anche se temporaneo, alla data del 31 dicembre 1972presso le singole gestioni, nonché presso gli uffici di direzione centrale e periferica degli enti, società e ditte iscritti all'albo degli appaltatori delle dette imposte istituito con la legge 30 novembre 1939, n. 1886, limitatamente alla consistenza numerica globaledel personale stesso riferita al 1 gennaio 1970, è iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze. Il quadro speciale di cui al comma precedente è ripartito in un numero di elenchi pari a quello delle categorie già soggette alla stessa disciplina giuridica ed economica. Sono esclusi dall'iscrizione: 1) coloro che risultino assunti successivamente al 1 gennaio 1970 in eccedenza alla consistenza numerica globale del personale in servizio alla suindicata data; L'iscrizione ha decorrenza agli effetti giuridici dal 1 gennaio 1973 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato. Il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di effettiva assunzione in servizio, viene considerato coperto presso il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo da contribuzione pari a quella dovuta al momento della effettiva assunzione agli effetti sia delle prestazioni di pensione sia delle prestazioni di capitale. Le eventuali contribuzioni previdenziali dovute per prestazioni lavorative rese in detto periodo dagli interessati dovranno essere devolute al su indicato fondo; 2) coloro che non risultino iscritti e non abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o al fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte comunali di consumo, nonché coloro che, anche se in servizio, risultino già titolari di trattamento di pensione a carico della Cassa o del fondo suddetti; 3) coloro che alla data del 31 dicembre 1972 non hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per aver raggiunto per il collocamento a riposo: a) se dipendenti comunali, la anzianità massima prevista dai singoli regolamenti comunali e, comunque, i 65 anni di età; b) se dipendenti di nomina privata, i 55 anni di età ed i limiti di contribuzione al fondo di previdenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-8

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