Titolo I
Art. 3
Commissione per la definizione dei rapporti
In vigore dal 1 gen 1973
Presso il Ministero delle finanze è costituita una commissione che provvede, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, alla definizione dei rapporti tra comuni e appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo in dipendenza dell'abolizione delle predette imposte.
La commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è così composta:
1) il direttore generale per la finanza locale, presidente;
2) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale;
3) un funzionario, con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, in servizio presso il Ministero dell'interno;
4) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;
5) un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
6) un rappresentante dell'Istituto nazionale gestione delle imposte di consumo;
7) un rappresentante degli appaltatori delle imposte di consumo, designato dall'Unione nazionale degli appaltatori stessi.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale.
Per ciascun componente della commissione, compreso il segretario è nominato un supplente su designazione delle amministrazioni ed egli enti interessati.
È in facoltà del presidente della commissione di istituire una o più sottocommissioni chiamando eventualmente a farne parte anche i membri supplenti.
Le deliberazioni della commissione sono approvate con decreto del Ministro per le finanze soggetto a registrazione alla Corte dei conti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-3