Titolo I
Art. 6
Cauzione
In vigore dal 1 gen 1973
A garanzia degli obblighi derivanti dalla cessazione del contratto di appalto rimane vincolata la relativa cauzione. Al suo svincolo si provvederà con decreto del Ministro per le finanze sentita la commissione di cui al precedente , tenuto conto dell'adempimento da parte dell'appaltatore dei suoi obblighi retributivi verso il personale già dipendente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-6