Titolo II
Art. 10
Composizione della commissione di inquadramento
In vigore dal 1 gen 1973
La commissione di cui all' è nominata dal Ministro per le finanze, ed è composta di:
un direttore generale del Ministero delle finanze con funzioni di presidente;
due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Direzione generale degli affari generali e del personale e la Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze;
due funzionari, con qualifica non inferiore a vice prefetto
ispettore o equiparata, in servizio presso il Ministero dell'interno;
due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;
quattro rappresentanti del personale interessato.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze.
Per ciascun componente della commissione, compreso il segretario, è nominato un supplente.
È in facoltà del presidente della commissione di istituire una o più sottocommissioni chiamando eventualmente a farne parte anche i membri supplenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-10