Titolo II

Art. 13

Avanzamenti di qualifica

In vigore dal 27 gen 1977
Sono consentiti avanzamenti di qualifica per merito congiunto all'anzianità con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nei confronti del personale che abbia svolto servizio nella qualifica inferiore per almeno tre anni. La consistenza di ciascuna qualifica al 1 gennaio 1973 e determinata in modo che il suo rapporto con quella rispettiva risultante al 1 gennaio 1970 corrisposta al rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti alle medesime date. Le eventuali eccedenze rispetto alla consistenza delle singole qualifiche come sopra determinata risultanti all'atto dell'inquadramento, sono considerate in soprannumero e, quindi, non riattribuibili. La valutazione del merito è connessa al rendimento ed alle capacità dimostrati nell'espletamento delle mansioni che, in relazione alla qualifica posseduta, verranno affidate a ciascun dipendente negli uffici cui saranno destinati. A tal fine, i capi degli uffici cui sono destinati i suddetti impiegati redigono un rapporto informativo annuale che verrà acquisito al fascicolo personale di ciascun dipendente, previa notificazione all'interessato del relativo giudizio complessivo. Ultimate le operazioni di iscrizione nel quadro, per la redazione del rapporto informativo saranno osservate le norme vigenti per gli impiegati civili di ruolo degli uffici nei quali i singoli dipendenti saranno utilizzati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-13

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