Titolo II

Art. 19

Assunzione in servizio

In vigore dal 1 gen 1973
Il personale delle imposte comunali di consumo, avente diritto all'iscrizione nel quadro, deve, entro il 31 dicembre 1972, far pervenire, a tal fine, alla intendenza di finanza della provincia nel cui territorio presta servizio apposita domanda in carta semplice. Nella domanda ciascun dipendente, oltre ad indicare le generalità complete (nome, cognome e data di nascita), la residenza, il recapito e la sede di servizio, deve specificare: a) la propria qualifica lavorativa; b) le mansioni effettivamente espletate; c) il titolo di studio posseduto; d) la composizione del proprio nucleo familiare; e) le eventuali invalidazioni fisiche di cui sia affetto; f) le aspirazioni in ordine alla sede ed all'ufficio presso il quale gradirebbe prestare servizio. A corredo di detta domanda deve essere esibita una certificazione in carta libera da rilasciarsi dal datore di lavoro, che ne assume la responsabilità, attestante: 1) la data di assunzione in servizio con la precisazione che l'interessato si trova nelle condizioni previste nel precedente ; 2) l'emolumento mensile lordo spettante all'interessato con la specificazione delle singole voci di retribuzione e la distinta analitica delle trattenute operate a qualsiasi titolo su detto emolumento; 3) l'ammontare delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sui singoli emolumenti corrisposti all'interessato con la specificazione degli enti cui vanno versati e degli importi contributivi dovuti per ciascuno di detti enti. L'intendente di finanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve comunicare a ciascun interessato, al recapito indicato nella domanda, l'ufficio presso il quale dovrà presentarsi per assumere temporaneamente servizio, dopo aver adempiuto, nel termine massimo di giorni venti, alle formalità inerenti alla chiusura dei conti di gestione ed ai versamenti delle riscossioni. Le lettere di assegnazione debbono essere trasmesse per conoscenza anche agli uffici ai quali i singoli dipendenti sono destinati e alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze. Il personale eccedente alle necessità degli uffici finanziari può essere destinato a prestare servizio presso altri uffici statali o regionali che ne facciano richiesta. I singoli uffici, cui sarà assegnato il personale, debbono trasmettere, per ogni impiegato, all'intendenza di finanza il processo verbale di immissione in servizio temporaneo e l'attestazione di prestato servizio non oltre il giorno cinque di ciascun mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo