Art. 14 · Orario di lavoro
Titolo II

Art. 14

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Orario di lavoro

In vigore dal 1 gen 1973
L'orario normale di lavoro settimanale è analogo a quello previsto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contratti collettivi e dai regolamenti comunali. Le ore di lavoro prestate in eccedenza all'orario di cui al precedente comma sono considerate straordinarie e il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo della retribuzione iniziale lorda mensile di cui al precedente ragguagliata a giornata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-14