Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Ambito di applicazione
L'incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Il gettito dell'imposta è attribuito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-1