Art. 4
Soggetti passivi
In vigore dal 2 mar 1989
L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione. Nell'ipotesi prevista dall' l'imposta è dovuta dalla società titolare della proprietà, della nuda proprietà o dell'enfiteusi al compimento del decennio, anche per gli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-4