Art. 9
Superficie
In vigore dal 29 dic 1974
Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.
L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-9