Art. 11

Maggiorazione del valore iniziale

In vigore dal 1 gen 1973
Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-11

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