Art. 7

Usufrutto

In vigore dal 29 dic 1974
Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà, salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorse del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e di abitazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-7

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