Art. 12

Spese di acquisto

In vigore dal 1 gen 1973
Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelli per imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione. L'imposta sulle successioni e sulle donazioni costituisce spesa di acquisto limitatamente all'importo netto dovuto previa deduzione dell'imposta prevista dal presente decreto. Non costituisce spesa di acquisto l'imposta prevista dal presente decreto e gli interessi passivi corrisposti in relazione all'acquisto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-12

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