Art. 17

Ufficio competente all'accertamento e alla riscossione

In vigore dal 1 gen 1973
All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-17

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