Art. 20

Rettifica delle dichiarazioni

In vigore dal 1 gen 1976
L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica avviso di accertamento: a) dei valori attribuiti al bene; b) delle spese ritenute non ammissibili; c) degli importi riconosciuti ammissibili per le spese effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non documentate. L'accertamento se riguarda anche la determinazione del valore ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione può essere notificato con un unico avviso. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell', il termine decorre dalla data della denuncia. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dall' l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo