Art. 19
Accertamento e riscossione dell'imposta
In vigore dal 29 dic 1974
In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di successione.
Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dell', l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-19