Art. 10

Incrementi naturali

In vigore dal 1 gen 1973
Non sono soggetti all'imposta gli incrementi di valore dei terreni agricoli dovuti alla presenza di frutti pendenti nè gli incrementi di valore dei boschi e dei terreni a colture arboree a ciclo poliennale dovuti alla variazione della quantità dei prodotti e dei frutti durante il ciclo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-10

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