Art. 5

Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali

In vigore dal 1 gen 1973
I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dal presente decreto ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo