Art. 5
5 / 33Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali
In vigore dal 1 gen 1973
I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dal presente decreto ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-5